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Cremazioni

Cremazioni

 

Negli ultimi anni è in crescita la scelta del rito funerario della cremazione.

 

 

 

L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Comune in cui si è verificato il decesso; le condizioni per il rilascio sono le seguenti:

 

  • l’esistenza di una disposizione testamentaria;
  • l’iscrizione ad un’Associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione degli associati;
  • la dichiarazione del coniuge o, in assenza, della maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela, resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile (processo verbale).

 

La cremazione, inoltre, può essere autorizzata solo quando dal certificato medico risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure quando l’Autorità Giudiziaria abbia dato il nulla osta alla cremazione, nei casi di morte sospetta.

 

Nel caso il defunto sia portatore di pace-maker non di ultima generazione, è necessario provvedere all’espianto.

 

 

 

La destinazione delle ceneri 

 

L’urna cineraria può essere tumulata in una celletta, manufatto cimiteriale realizzato per custodire i resti ossei o le ceneri del defunto. La tumulazione viene effettuata dal Comune su richiesta di un parente, tramite la sottoscrizione di un contratto di concessione di durata pari a 30 anni. Il contratto dà un diritto d’uso per il predetto periodo. Mentre la tariffa per la tumulazione è fissa, quella della celletta varia a seconda della posizione del manufatto.

 

In Lombardia è prevista, per legge, dal febbraio 2005, in alternativa alla tumulazione delle ceneri, la possibilità di disperderle o di averle in affidamento.

 

 

 

La dispersione delle ceneri 

 

La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà scritta espressa in vita dal defunto, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

 

E' consentita in apposite aree del cimitero o in aree private all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro. È anche consentita in natura: in mare, nei laghi, nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

 

In mancanza di indicazioni scritte espresse in vita dal defunto sul luogo della dispersione, la scelta spetta al coniuge o, in mancanza, alla maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela.

 

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, sempre che sia stata rinvenuta la volontà scritta espressa in vita dal defunto: in questo caso, l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il Cimitero che accoglie il defunto.

 

la legge non consente di autorizzare la dispersione sulla base delle volontà espresse dai famigliari dopo la morte, anche se in vita il defunto aveva espresso verbalmente tale volontà l’affidamento delle ceneri ai famigliari.

 

 

 

L’urna cineraria può essere affidata ai famigliari in presenza di uno di questi casi:

 

  • l’esistenza di disposizione testamentaria del defunto;
  • l’iscrizione ad un’Associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione degli associati, dove si evidenzia la manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto;
  • la dichiarazione del coniuge o, in assenza, della maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela, resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

 

Si può rinunciare all’affidamento dell’urna conferendo le ceneri al Cinerario Comune o provvedendo alla loro tumulazione.

 

 

 

È REATO DISPERDERE LE CENERI SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

 

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